Appunti di diritto-civile - amministrativo - tributario
►LA SUPREMA CORTE TORNA SULL'ARGOMENTO DELL'OPPOSIZIONE A VERBALE DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA PROPOSTA DA CHI ABBIA RICEVUTO LA CARTELLA DI PAGAMENTO E DEDUCA LA MANCATA NOTIFICA DEL VERBALE STESSO.
"In caso di opposizione al verbale di accertamento di trasgressioni al Codice della Strada sia stata esperita – in difetto di valida notificazione del verbale – entro trenta giorni dalla ricezione della cartella di pagamento, l’opponente può limitarsi a dedurre la mancanza di una tempestiva notificazione del verbale e che da tale censura deriva, a seconda della sua fondatezza o della sua inconsistenza, o l’annullamento dell’atto della riscossione o l’inammissibilità dell’opposizione stessa".
Lo ha stabilito Cass. Civ., Sez. 3^, con sentenza n. 4690 del 14/02/2022.
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►LA DISDETTA DEL CONTRATTO DI CONTO CORRENTE DA PARTE DEL CLIENTE È VALIDA SE FIRMATA DIGITALMENTE, TALCHÈ LA BANCA NON PUÒ RIFIUTARLA E PRETENDERE LA FIRMA OLOGRAFA.
La banca non può negare la validità del recesso dai rapporti contrattuali di conto corrente e relativi alle carte di credito e di debito firmati digitalmente e pretendere di riconoscere validità solo al recesso firmato "di pugno".
La banca che abbia fatto ciò e che abbia costretto il cliente ad intraprendere dapprima il procedimento obbligatorio di mediazione e, poi, l'azione giudiziaria va condannata anche la risarcimento per responsabilità aggravata.
Lo ha stabilito il Giudice di Pace di Palermo.
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► IL DATORE DI LAVORO CONDANNATO AL PAGAMENTO DI RETRIBUZIONI IN FAVORE DEL LAVORATORE NON PUÒ ESEGUIRE SU DI ESSE LE TRATTENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI. Con due recenti sentenze il Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, ha affermato che, in caso di sua condanna al pagamento di retribuzioni in favore del lavoratore dipendente, il datore di lavoro non può eseguire su di esse la trattenuta per i contributi previdenziali (che dunque restano a suo carico), perché questa gli è consentita solo nel caso di versamento di detti contributi eseguito tempestivamente e, cioè, entro il giorno 16 del mese successivo al periodo di paga considerato, né la ritenuta fiscale, dato che le imposte su dette retribuzioni dovranno essere pagate dal lavoratore soltanto dopo averle effettivamente percepite il pagamento delle differenze retributive dovutegli.
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►IL PASSEGGERO CHE ABBIA DIRITTO AL PAGAMENTO DELL'INDENNITÀ PER IL RITARDO DEL VOLO PUÒ INDIFFERENTEMENTE RIVOLGERSI AL VETTORE CONTRATTUALE OD AL VETTORE EFFETTIVO OD AD ENTRAMBI.
Il Giudice di Pace di Palermo ha affermato che, in caso di ritardo del volo effettuato in code sharing, il passeggero può promuovere l'azione per il l'indennizzo previsto dalle legge o contro il vettore contrattuale o contro il vettore di fatto o contro entrambi.
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►SUI DIRITTI DEL PASSEGGERO IN CASO DI CANCELLAZIONE DEL VOLO.
Il passeggero che, in caso di cancellazione del volo, agisca per ottenere il rimborso del prezzo del biglietto e l'indennità stabilita dalla vigente normativa deve solo dare la prova dell'esistenza del rapporto contrattuale (ad esempio, producendo il titolo od il biglietto di viaggio) ed affermare l'inadempimento del vettore, mentre spetta a quest'ultimo l'onere di dimostrare il suo adempimento incolpevole o, in caso di ritardo, che questo sia stato contenuto al di sotto della soglia di rilevanza fissata dalla legge.
Lo ha ribadito il Giudice di Pace di Palermo.
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►A PROPOSITO DEI COSTI PER IL RECESSO DAL CONTRATTO DI TELEFONIA FISSA E FORNITURA DI SERVIZI INTERNET.
In caso di recesso dal contratto da parte del cliente, l'operatore di telefonia fissa e fornitore del servizio internet non ha diritto ad alcuna somma per la disattivazione del servizio, a meno che non si tratti di costi specificamente riconducibili a tale disattivazione che vanno provati in concreto.
Il consumatore ha il diritto ad utilizzare un modem di propria scelta e non dev'essere costretto ad adoperare necessariamente uno fornito dall'operatore di telefonia acquistandolo a rate, per cui anche se una clausola contrattuale prevede che, in caso di recesso, il cliente deve pagare tutte le rate residue per l'acquisto del modem-router (che ovviamente va restituito all'operatore telefonico), dalla data di comunicazione del recesso medesimo tali rate non sono dovute.
Tali principi sono stati ribaditi dal Giudice di Pace di Palermo.
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►IMPROCEDIBILITÀ DELL'AZIONE RISARCITORIA PER UNA SOMMA NON ECCENDENTE I CINQUANTAMILA EURO QUALORA NON SIA STATA PRECEDUTA DA UN INVITO ALLA NEGOZIAZIONE ASSISTITA FIRMATO SOLO DALL'AVVOCATO E PRIVO DEI REQUISITI MINIMI DESCRITTIVI DELL'EVENTO DANNOSO.
È improcedibile l'azione per il risarcimento di una somma non eccedente gli € 50.000,00 qualora non sia stata preceduta da una valido invito alla negoziazione assistita.
Non è valido l'invito alla negoziazione assistita firmato solo dall'avvocato e non anche dalla parte.
Non è valido l'invito alla negoziazione assistita che abbia contenuto generico, in quanto non contenente l'indicazione degli elementi identificativi dell'evento da cui trae origine la richiesta risarcitoria.
Tali principi sono stati enunciati dal Tribunale di Termini Imerese.
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►LA COMPAGNIA AEREA CHE ABBIA CANCELLATO IL VOLO OLTRE CHE ALLA RESTITUZIONE DEL PREZZO DEL BIGLIETTO, È TENUTA AL PAGAMENTO DELLA COMPENSAZIONE PECUNIARIA REVISTA DALLA NORMATIVA EUROPEA SE NON DIMOSTRA CHE LA CANCELLAZIONE FU DOVUTA A CIRCOSTANZE ECCEZIONALI, DIMODOCHÈ NON SI SAREBBE POTUTA EVITARE ANCHE SE FOSSERO STATE ADOTTATE TUTTE LE MISURE DEL CASO.
Tale principio è stato ribadito dal Giudice di Pace di Palermo.
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►NEL CASO DI IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO, L'AGENTE PER LA RISCOSSIONE DEVE PROVARE IL PERFEZIONAMENTO DELLA NOTIFICA DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO PRODUCENDO L'AVVISO DI RICEVIMENTO O DI COMPIUTA GIACENZA DELLA RACCOMANDATA ATTESTANTE IL DEPOSITO DELL'ATTO DA NOTIFICARE NELLA CASA COMUNALE.
Al fine della notificazione delle cartelle di pagamento, nel caso di irreperibilità relativa del destinatario, quindi, il procedimento da seguire è quello disciplinato dall'art. 140 c.p.c., che prevede la necessità che venga prodotta in giudizio, a prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, l'avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata che dà atto dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale; avviso che, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall'agente postale in ordine all'assenza di persone atte a ricevere l'avviso medesimo, è parte integrante della relazione di notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in quanto persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario.
Lo ha confermato, aderendo ad un indirizzo giurisprudenziale consolidato, la Commissione Tributaria Provinciale di Vibo Valentia.
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► CARTELLA DI PAGAMENTO NULLA SE L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA NON PRODUCE GLI ORIGINALI DEGLI AVVISI DI RICEVIMENTO ATTESTANTI LA NOTIFICA DELL'ATTO PRODROMICO.
Il Tribunale di Palermo conferma il principio secondo cui, nel caso in cui il contribuente eccepisca la mancata notificazione di un atto prodromico alla cartella di pagamento da lui impugnata, la produzione da parte dell'Amministrazione Finanziaria delle fotocopie degli avvisi di ricevimento relativi alla notificazione di tale atto prodromico, se disconosciute tempestivamente dal contribuente, impone all'Amministrazione Finanziaria stessa l'onere di produrre gli originali che, se non assolto, rende illegittima la cartella di pagamento.
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► IN CASO DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO, CHI DEVE AVVIARE LA PROCEDURA DI MEDIAZIONE OBBLIGATORIA?
Con sentenza n. 19596 del 18/09/2020 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato il principio secondo cui “Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo" .
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► SPESE DI LITE. PAGAMENTO DELLA SOMMA DOVUTA CON ASSEGNO SPEDITO PRIMA DELLA DATA DI INTRODUZIONE DEL PROCESSO, MA PERVENUTO AL CREDITORE SUCCESSIVAMENTE AD ESSA. CONDANNA DEL CONVENUTO AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI LITE.
La Cassazione stabilisce che, nel caso di pagamento di una somma eseguito dal debitore con assegno spedito prima della sua ricezione della notificazione dell'atto di citazione con il quale il creditore ha chiesto la sua condanna al pagamento della somma stessa, ma consegnato a quest'ultimo successivamente alla data di tale notifica, il convenuto va condannato al pagamento delle spese di lite secondo il criterio della soccombenza virtuale, atteso che il pagamento è avvenuto dopo l'introduzione del processo.
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► Spese straordinarie per il mantenimento dei figli.
L'Osservatorio per la Giustizia Civile del Distretto di Palermo ha pubblicato il protocollo per le spese straordinarie occorrenti per il mantenimento dei figli.
► Voli in coincidenza con partenza da uno Stato dell'Unione Europea, destinazione in un paese terzo e scalo in un altro paese terzo, tutto con un’unica prenotazione.
La Corte di Giustizia Europea ha stabilito che un volo con una o più coincidenze, che sia stato oggetto di un’unica prenotazione, va considerato unitariamente ai fini del diritto dei passeggeri ad ottenere la compensazione pecuniaria nel caso di ritardato arrivo alla destinazione finale.
In tale previsione rientra anche un volo del quale una prima tratta sia stata operata con partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro e la seconda tratta in coincidenza, anche se operata da un vettore non comunitario nell’ambito di un accordo di code-sharing, abbia partenza e destinazione in un paese non facente parte dell’Unione Europea.
Il vettore comunitario che abbia venduto il biglietto aereo è tenuto a pagare la compensazione pecuniaria prevista dalla vigente normativa per il caso di ritardo prolungato all’arrivo alla destinazione extra-Unione Europea finale e ciò benché tale ritardo sia verificato sul volo in coincidenza decollato non dal territorio di uno Stato membro e sia imputabile al vettore non comunitario.
► Responsabilità civile dello Stato o dell'ente pubblico per il danno a terzi causato dal fatto penalmente illecito del dipendente anche quando questi abbia approfittato delle sue attribuzioni ed agito per finalità esclusivamente personali od egoistiche ed estranee a quelle della amministrazione di appartenenza.
Lo Stato o l’ente pubblico rispondono civilmente del danno cagionato a terzi dal fatto penalmente illecito del dipendente anche quando questi abbia approfittato delle sue attribuzioni ed agito per finalità esclusivamente personali od egoistiche ed estranee a quelle della amministrazione di appartenenza, purchè la sua condotta sia legata da un nesso di occasionalità necessaria con le funzioni o poteri che il dipendente esercita o di cui è titolare, nel senso che la condotta illecita dannosa – e, quale sua conseguenza, il danno ingiusto a terzi – non sarebbe stata possibile, in applicazione del principio di causalità adeguata ed in base ad un giudizio contro fattuale riferito al tempo della condotta, senza l’esercizio di quelle funzioni o poteri che, per quanto deviato o abusivo od illecito, non ne integrino uno sviluppo oggettivamente anomalo.
Lo hanno stabilito le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 13246/2019.
► La mediazione civile.
La mediazione civile fu introdotta dal D. Lgs. n. 28 del 04/03/2010.
Con la sentenza n. 272 del 06/12/2012 la Corte Costituzionale dichiarò però l’illegittimità costituzionale della sua disciplina per violazione degli artt. 76 e 77 Cost., motivando tale sua decisione col fatto che l’obbligatorietà della mediazione o, meglio, che la sanzione dell’improcedibilità della domanda giudiziale derivante dal mancato previo esperimento del procedimento di mediazione non avrebbe potuto essere adottata con lo strumento del decreto legislativo in mancanza di un’esplicita indicazione in tal senso nella relativa legge delega (la L. n. 69/2009).
► La negoziazione assistita.
La negoziazione assistita è stata introdotta dal D.L. n. 132/2014 convertito con modificazioni dalla L. n. 162/2014 ed è in vigore dal 09/02/2015.
Si tratta di un accordo con il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere amichevolmente una controversia tramite l'assistenza di avvocati iscritti all'albo.
Non può riguardare diritti indisponibili o controversie in materia di lavoro.
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► PROCURA IN FAVORE DELL'AVVOCATO SOTTOSCRITTA DIGITALMENTE.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 10266/2018, hanno chiarito che le firme digitale CAdES e PAdES sono entrambe ammesse ed equivalenti in base a quanto previsto non solo dalle menzionate regole tecniche, ma anche dalle normative europee (eIDAS) e nazionali.
Ma qual'è la differenza tra questi due tipi di firma ?
Nel caso di una firma digitale apposta con modalità CAdES, il documento firmato e il file contenente la firma digitale creato dall'apposito software sono inseriti insieme in una busta, che è anch'essa un file, avente l' estensione .p7m.
Le principali caratteristiche della firma CAdES sono:
- la possibilità di firmare qualunque tipo di file;
- che il file, una volta firmato, modifica il suo nome aggiungendo l'estensione .p7m.
- che per verificare la firma digitale e per visualizzare il file firmato, occorre un software apposito (ad esempio, Dike , ArubaSign, ecc....).
Nel caso di firma digitale apposta con modalità PAdES, vengono sfruttate le caratteristiche dei files in formato .pdf, per cui il file contenente la firma digitale viene inserito nello stesso file in formato .pdf.
Le principali caratteristiche della firma PAdES sono:
- la possibilità di firmare solo files in formato .pdf;
- che il file, una volta firmato, mantiene l'estensione originale .pdf, senza aggiungerne un'altra;
- che per verificare la firma digitale e per visualizzare il file firmato, si può adoperare utilizzare qualunque software per la lettura dei files .pdf.
► Biglietto VENDUTO ON LINE da una compagnia AEREA extraeuropea. competenza del giudice italiano per la causa civile PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI.
Nel contratto di trasporto aereo internazionale avente oggetto esclusivo l’acquisto di titolo di viaggio, intercorso tra una compagnia aerea extraeuropea e cittadini italiani domiciliati in Italia, in relazione all’azione risarcitoria proposta dai viaggiatori per inadempimento contrattuale produttivo di danni a cose, ove la contrattazione e l’acquisto siano avvenuti interamente on line, il giudice competente per la controversia può essere quello italiano.
Lo hanno stabilito le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con ordinanza n. 18257/2019.
► Addebito su carta di credito o di debito. Contestazione dell'esistenza del negozio giuridico costituente la SUA causale.
Il contratto stipulato con la ditta di autonoleggio non giustifica l'addebito di somme addizionali non espressamente previste.
Tale addebito, anche se eseguito con riferimento all'intervenuto contratto, non può avere valenza di ordine di pagamento e quindi può essere oggetto di contestazione, atteso che quest'ultima attiene non già ad un difetto del prodotto acquistato per riscontrati vizi o perché privo delle caratteristiche pattuite, ma bensì all'esistenza stessa della causale posta a suo fondamento.
Lo ha affermato il Giudice di Pace di Palermo con sentenza n. 4537/2018.
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► Esecuzione forzata civile su sentenza di condanna in favore del contribuente emessa dal giudice tributario ed obbligo di apposizione della formula esecutiva da parte della Segreteria della Commissione Tributaria.
Accade sovente che il contribuente che abbia ottenuto dal giudice tributario una sentenza favorevole, con la condanna dell’Agenzia delle Entrate o comunque di altri enti impositori al pagamento di somme in suo favore, nel momento in cui richiede alla Segreteria della Commissione Tributaria che ha emesso il provvedimento la spedizione in forma esecutiva di quest’ultimo si senta opporre un rifiuto.
Tale rifiuto è di solito fondato sull’opinione, tanto diffusa quanto infondata, secondo cui, sebbene in seguito alle modificazioni dell’art. 69 del D.Lgs n. 546/1992 apportate dall’art. 9, 1° comma, lettera gg), del D. Lgs. n. 156 del 24/09/2015, le sentenze tributarie siano tutte immediatamente esecutive, l’unico rimedio per ottenere l’esecuzione di quanto tali sentenze dispongono sarebbe oggi unicamente il giudizio di ottemperanza di cui all’art. 70, per il quale non è necessaria la spedizione in forma esecutiva.
In altre parole, secondo tale non condivisibile tesi, in atto non sarebbe più consentita l’azione di espropriazione forzata civile in virtù delle sentenze dei giudice tributario.
È dunque utile fare chiarezza sulla questione.